

Lo Studio Legale Vommaro fornisce consulenza e assistenza relativamente alla procedura finalizzata alla nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di chi, per infermità o menomazione fisica/psichica, non riesce a gestire i propri interessi (anche solo parzialmente o temporaneamente), dalla fase introduttiva (predisposizione e deposito del ricorso ex art. 404 e seguenti codice civile) alla fase decisionale della procedura.
Lo Studio, inoltre, offre consulenza per la redazione del Rendiconto che l'amministratore di sostegno deve periodicamente presentare al Giudice Tutelare.
L'amministratore di sostegno è nominato, su ricorso dei soggetti interessati, dal Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora abituale del Beneficiario, onde garantire la cura della persona e relativo patrimonio, nell'ottica di limitare il meno possibile la capacità di agire del Beneficiario.
Il Giudice Tutelare seleziona la persona più idonea a curare gli interessi del Beneficiario, preferibilmente scegliendo, laddove possibile, il coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o parenti entro il 4° grado oppure, quando ne ravvisa l'opportunità, altra persona idonea (art. 408 c.c.).
Il decreto di nomina specifica gli atti che l'amministratore di sostegno compie in rappresentanza o assistenza e i relativi poteri.
Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
L'amministratore di sostegno deve presentare al Giudice Tutelare una relazione periodica avente oggetto le condizioni di vita e personali del Beneficiario, le entrate, le uscite, i debiti e crediti e l'attività svolta dall'A.d.S. nel periodo di riferimento.