Onde procedere in via esecutiva nei confronti di un debitore insolvente, occorre in primo luogo munirsi di un Titolo (Sentenza, Decreto Ingiuntivo, Verbale di Accordo in Mediazione, Accordo raggiunto in sede di Negoziazione Assistita, Assegni/Cambiali, etc).
Successivamente, notificato infruttuosamente l’atto di precetto (art. 480 c.p.c. e segg.), si potrà procedere, valutando caso per caso, mediante:
- Esecuzione Mobiliare presso il debitore (art. 513 c.p.c. e segg.): consente al creditore di porre un vincolo sui beni mobili (ivi compresi il denaro, preziosi, etc) presenti nella casa del debitore od in altri luoghi a lui appartenenti;
- Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521 bis c.p.c.);
- Esecuzione Mobiliare presso terzi: tale procedura consente di pignorare (e dunque vincolare) i crediti vantati dal debitore verso terzi (ad esempio a titolo di stipendio, TRF o pensioni, crediti per fornitura o prestazioni d’opera, giacenze attive su conto corrente bancario o postale, canoni di locazione etc) o su beni mobili del debitore che sono nella disponibilità di terzi
- Esecuzione Immobiliare: consente di recuperare un proprio credito attraverso la vendita forzata (all’asta) di un bene immobile di proprietà (esclusiva o pro quota) del debitore
Diversi sono i mezzi a cui il legale potrà ricorrere, in aggiunta alle informazioni già in possesso del creditore, onde valutare l’esistenza di beni/crediti utilmente pignorabili, quali ad esempio la ricerca dei beni da pignorare presso le Banche Dati Pubbliche (ex art. 492 bis c.p.c.), l’accesso agli atti presso i Centri per l’Impiego competenti, etc.