

RESPONSABILITÀ CIVILE (CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE) - RISARCIMENTO DANNI
Lo Studio Legale Vommaro offre consulenza e assistenza, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, in materia di responsabilità civile, ovverosia l’obbligo giuridico di risarcire i danni causati a terzi.
La legge prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale (che consiste in una perdita di valori economici) ma anche del danno non patrimoniale, che identifica i pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico (quali ad esempio, la salute) e nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione.
Il danno patrimoniale risarcibile si compone di due voci (art. 1223 c. c.): il danno emergente (la perdita economica diretta e immediata subita dal patrimonio) e il lucro cessante (il mancato guadagno).
In particolare, la responsabilità civile può qualificarsi come:
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), che sorge dall'inadempimento o inesatta esecuzione di un'obbligazione derivante da contratto o altra fonte, obbligando la parte inadempiente (debitore) al risarcimento dei danni, a meno che non provi che l'impossibilità è derivata da causa a lui non imputabile. L’azione contrattuale è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni e l'onere della prova è agevolato: il creditore deve provare solo il titolo e il danno/inadempimento, mentre il debitore deve di-mostrare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile
- Responsabilità extracontrattuale (2043 e segg. c.c.), che deriva dalla violazione del dovere generico di non recare danno agli altri ("neminem laedere") in assenza di un rapporto precedente. L’azione extracontrattuale (aquiliana) prevede un termine di prescrizione più breve di quella contrattuale (in generale 5 anni; 2 per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli) e l’onere della prova grava sul danneggiato, che deve provare tutti gli elementi: fatto, danno, nesso di causalità e dolo/colpa.
Attraverso le suddette azioni, è possibile ottenere:
- Risarcimento per equivalente: dazione di una somma di denaro calcolata per reintegrare il patrimonio del danneggiato della perdita subita (danno emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante)
- Risarcimento in forma specifica: (art. 2058 c.c.) mira a ripristinare la situazione preesistente all'illecito (es. riparazione diretta del bene). Il giudice può tuttavia disporre il risarcimento per equivalente se quello in forma specifica risulta eccessivamente oneroso per il debitore.