Separazioni e Divorzi

SEPARAZIONI, DIVORZI e Modifiche alle relative Condizioni:

Per formalizzare la fine di un matrimonio occorre procedere, in primo luogo, con la Separa-zione personale dei coniugi.

La Separazione non determina lo scioglimento del matrimonio ma sospende alcuni doveri coniugali (come coabitazione e fedeltà).

La Separazione può essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, assegno di mantenimento), il patrimonio e l’eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole, oppure giudiziale.

In tale ultimo caso, mancando l’accordo dei coniugi, le condizioni di separazione saranno decise dal Tribunale a seguito di un’ordinaria causa civile.
Lo scioglimento definitivo del matrimonio (Cessazione degli effetti giuridici derivanti da matrimonio concordatario, in caso di matrimonio celebrato in Chiesa) si potrà ottenere esclusivamente con la procedura di Divorzio.
Per poter procedere con il Divorzio dovrà essere decorso il termine previsto dalla legge, decorrente dalla Separazione (6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Le condizioni stabilite in sede di Separazione e Divorzio riguardanti il coniuge e i figli (la prole) potranno essere in seguito modificate, con un apposito procedimento, in caso di “fatti nuovi” (giustificati motivi) idonei a modificare le precedenti statuizioni o accordi consensuali.
Il legislatore, a seguito di alcune recenti riforme, ha introdotto delle procedure alternative al Tribunale, quali:

Negoziazione Assistita, con l’assistenza di Avvocati;
Procedura in Comune: Davanti all'ufficiale di stato civile, è possibile solo in assenza di sono figli minori, portatori di handicap, oppure maggiorenni non economica-mente autosufficienti, e se non si effettuano trasferimenti patrimoniali.

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